Onorevoli Colleghi! - L'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce, al comma 2, che «Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141».
      Qualora il sindaco o il presidente della provincia dovessero essere sfiduciati a causa di coinvolgimenti in vicende personali o giudiziarie, una siffatta instabilità governativa potrebbe essere evitata attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia «costruttiva», indicante cioè un successore alla carica di sindaco o di presidente della provincia, al fine di consentire una continuità politica al programma della maggioranza.
      Questa la ratio della presente proposta di legge che rappresenta un contrappeso alla previsione sic et simpliciter dello scioglimento immediato del consiglio comunale o provinciale a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, in linea con le esigenze di governabilità e di buon andamento delle amministrazioni locali.

 

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